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Principali novità della Finanziaria 2018 – Legge di Bilancio 2018

Con la c.d. “Legge di bilancio 2018” (Legge 27.12.2017, n. 205), si è approvato una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2018.

Tra le principali novità si annovera:

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE

Con la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 è confermata:

– la proroga della detrazione per la “generalità” degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2018 (anziché fino al 31.12.2017).

Il differimento del termine al 31.12.2018 riguarda anche le spese sostenute per gli interventi riguardanti l’acquisto e la posa in opera di:

– impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

– schermature solari.

ancorché per tali interventi, come di seguito evidenziato, dal 2018 la detrazione è ridotta al 50%.

La detrazione rimane riconosciuta nella misura del 65% in caso di:

– sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;

– acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

È confermata la proroga fino al 31.12.2018 della detrazione IRPEF del 50% prevista a favore dei soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione.

Per poter fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 2018 è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall’1.1.2017.

Come in passato la detrazione è fruibile in 10 quote annuali e l’ammontare della spesa detraibile (massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

NUOVO “BONUS VERDE”

È confermata l’introduzione, per il 2018, della nuova detrazione IRPEF, nella misura del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di:

– “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

– realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

– spetta anche per gli interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali, fino

ad un importo massimo di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo;

– spetta anche per le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli

interventi agevolati;

– è fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire

la tracciabilità delle operazioni;

– va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento.

CEDOLARE SECCA CANONI CONCORDATI

Come noto, l’art. 9, comma 1, DL n. 47/2014 prevede, per il quadriennio 2014 – 2017, l’applicazione della cedolare secca con l’aliquota ridotta del 10% per i contratti a canone concordato, ossia stipulati secondo le disposizioni di cui agli artt. 2, comma 3, e 8, Legge n. 431/98, relativi ad abitazioni ubicate nei Comuni di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) e b), DL n. 551/88 e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE.

Ora è confermato che detta aliquota ridotta del 10% è applicabile per gli anni dal 2014 al 2019.

VALORE BENI SIGNIFICATIVI – Comma 19

In sede di approvazione è stata introdotta una norma interpretativa dell’art. 7, comma 1, lett. b), Legge n. 488/99 ai sensi della quale:

– agli interventi di manutenzione ordinaria / straordinaria di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 31, Legge n. 457/78 (ora art. 3, DPR n. 380/2001), su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10%;

– nei casi in cui per la realizzazione di detti interventi di manutenzione:

– siano utilizzati i c.d. “beni significativi” individuati dal DM 29.12.99;

– il valore dei beni significativi sia superiore al 50% del valore complessivo della prestazione;

l’aliquota IVA ridotta del 10% è applicabile a tali beni fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di manutenzione e quello dei medesimi beni.

In base alla nuova disposizione:

– l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito dei citati lavori di manutenzione e delle parti staccate “si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale”;

– “come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi”.

È inoltre disposto che:

– la fattura emessa dal prestatore deve indicare “oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo … che sono forniti nell’ambito dell’intervento”;

– sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 31.12.2017;

– non è previsto il rimborso dell’IVA applicata sulle operazioni effettuate.

PROROGA “MAXI AMMORTAMENTO”

È confermata la proroga della possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dall’1.1 al 31.12.2018 (30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo del 30% (fino al 2017 pari al 40%).

DEDUCIBILITÀ IRAP LAVORATORI STAGIONALI

In sede di approvazione è riconosciuta per il 2018, a favore dei soggetti che determinano la base imponibile IRAP ai sensi degli artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97 (società di capitali, enti commerciali, società di persone, imprese individuali, banche, imprese di assicurazione, ecc., esclusi gli enti non commerciali) la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d’imposta, “a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto”.

“BONUS 80 EURO” – Comma 132

È confermata la modifica dell’art. 13, comma 1-bis, TUIR, per effetto della quale il c.d. “Bonus 80 Euro” è rivisto in misura differenziata a seconda dell’ammontare del reddito complessivo.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

In sede di approvazione è previsto a decorrere dall’1.7.2018 il divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti al lavoratore, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, pena l’applicazione di una sanzione da € 1.000 a € 5.000.

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

A decorrere dalla predetta data la retribuzione ai lavoratori da parte dei datori di lavoro / committenti va corrisposta tramite banca / ufficio postale utilizzando 1 dei seguenti mezzi:

– bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

– strumenti di pagamento elettronico;

– pagamento in contanti presso lo sportello bancario / postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;

– emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.

Per impedimento comprovato si intende la circostanza in cui il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge / convivente / familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, a condizione che sia di età non inferiore a 16 anni.

ABROGAZIONE SCHEDA CARBURANTE

In sede di approvazione, a seguito dell’abrogazione del DPR n. 444/97, è disposta la soppressione dell’utilizzo della scheda carburante per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione. Gli acquisti in esame presso gli impianti di distribuzione devono essere documentati da fattura elettronica.

Con l’introduzione del nuovo comma 1-bis all’art. 164, TUIR e l’integrazione della lett. d) del comma 1 dell’art. 19-bis1, DPR n. 633/72 è previsto che ai fini della deducibilità del relativo costo/ detraibilità dell’IVA a credito gli acquisti di carburante devono essere esclusivamente effettuati tramite carte di credito, di debito o prepagate. Le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dall’1.7.2018.

DIFFERIMENTO DEGLI ISA AL 2018

In sede di approvazione è previsto il differimento al 2018 dell’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità (ISA) disciplinati dall’art. 9-bis, DL n. 50/2017. Ciò “al fine di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari”.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – Commi da 997 a 998

In sede di approvazione è riproposta, per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:

– terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;

– partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto; alla data dell’1.1.2018, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2018 il termine entro il quale provvedere:

– alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;

– al versamento dell’imposta sostitutiva, pari all’8%.

TASSAZIONE CAPITAL GAINS E DIVIDENDI – Commi da 999 a 1006

CAPITAL GAINS

È confermato, con la modifica dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 461/97, che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sia qualificate che non qualificate (in precedenza solo non qualificate) sono soggette ad imposta sostitutiva del 26%.

DIVIDENDI E UTILI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

È confermata la modifica dell’art. 27, comma 1, DPR n. 600/73, per effetto della quale ai dividendi collegati a partecipazioni qualificate (oltre che non qualificate) è applicabile la ritenuta del 26% da parte del soggetto IRES erogatore degli stessi.

INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE

In sede di approvazione, con l’intento di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dall’1.1.2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, ad esclusione dei premi / contributi INAIL, nel limite massimo di € 3.000 su base annua, riparametrato su base mensile.

Ai fini del beneficio il datore di lavoro non deve aver provveduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi.

L’esonero in esame spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione:

– non abbiano compiuto 30 anni (limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31.12.2018,

l’esonero riguarda i soggetti che non abbiano compiuto 35 anni);

– non siano stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro (i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro che non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato non costituiscono una causa ostativa all’esonero).

Merita evidenziare che nel caso in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero in esame, venga assunto a tempo indeterminato da un altro datore di lavoro privato, il beneficio spetta per il periodo residuo utile alla piena fruizione, non rilevando l’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione.

COMPATIBILITA’ TRA DISOCCUPAZIONE E ATTIVITA’ LAVORATIVA

Con la circolare n. 174/2017, l’Inps ha fornito precisazioni sulla compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI, ASpI e mini-ASpI con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune tipologie di reddito, sulla rilevanza dell’iscrizione ad Albi professionali e della presenza di partita Iva attiva e sulla possibilità di riconoscimento dell’incentivo all’autoimprenditorialità.

Il D.Lgs 22/2015 individua alcune situazioni nelle quali, in presenza di concomitante attività di lavoro, il soggetto percettore di NASpI conserva il diritto alla prestazione, ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto derivante dall’attività di lavoro, a condizione che comunichi all’Inps entro 30 giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto. La circolare Inps n. 94/2015 ha confermato che la norma è da intendersi riferita, oltre che al caso dell’instaurazione ex novo, anche al caso dello svolgimento di attività lavorativa autonoma preesistente alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro di natura subordinata, a seguito della quale si è ottenuta l’indennità. La circolare Inps n. 142/2015 ha precisato il quadro delle situazioni sopra delineate, aggiungendo indicazioni sui casi di lavoro accessorio (istituto peraltro abrogato), di lavoro intermittente, di lavoro all’estero e di emolumenti derivanti dall’espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive.

La considerazione di regola adottata è quella secondo cui, nell’ipotesi di svolgimento di attività non formalmente inquadrate nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato o non riferibili in senso stretto ad attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, ma che danno comunque luogo a una forma di compenso o alla produzione di un reddito che si aggiunge all’indennità di disoccupazione, trovi applicazione la disciplina di cui agli articoli 9 e 10, D.Lgs. 22/2015, rispettivamente in tema di decadenza, sospensione e riduzione dell’importo della prestazione per l’ipotesi di contestuale svolgimento di rapporto di lavoro subordinato e di riduzione dell’importo della prestazione in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale.

Compensi derivanti da borse di studio, borse lavoro, stage e tirocini professionali, e redditi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica

Le remunerazioni derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto a effettuare all’Inps comunicazioni.

Nei casi, invece, di soggetti beneficiari di indennità NASpI titolari di borse di studio e assegni di ricerca (assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio), trova applicazione la disciplina sulla riduzione dell’importo della prestazione. Pertanto i compensi non possono superare il limite annuo di 8.000 euro e il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a 0.

I premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto a effettuare all’Inps comunicazioni.

Compensi da prestazioni di lavoro occasionali

Il beneficiario della prestazione NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile. Entro detti limiti la NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività. Nel caso di prestatori di lavoro occasionale percettori di prestazioni di sostegno del reddito, l’Inps sottrae dalla contribuzione figurativa gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.

Redditi derivanti da attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse

È ammessa la compatibilità tra la NASpI e il reddito da attività professionale con la riduzione della prestazione, non procedendo al riversamento della contribuzione. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a 4.800 euro e il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a 0.

Redditi derivanti dallo svolgimento di attività in ambito societario

Per quanto concerne i redditi derivanti dallo svolgimento delle funzioni di amministratore, consigliere e sindaco di società, nell’ipotesi di svolgimento da parte del percettore di indennità di disoccupazione delle suddette funzioni, trova applicazione la disciplina in tema di riduzione dell’importo della prestazione. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a 8.000 euro e il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a 0.

Nel caso di redditi di socio di società di persone e di capitali, in presenza di soli redditi da capitale non riconducibili ad attività di lavoro dipendente o ad attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, il beneficiario della NASpI titolare di redditi da capitale può percepire la prestazione per intero. Nelle fattispecie in cui, invece, fra la società e il socio si instauri un rapporto di lavoro subordinato, il reddito prodotto dall’attività del socio lavoratore è un reddito da lavoro dipendente e, pertanto, trova applicazione la disciplina in tema di riduzione dell’importo della prestazione. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a 8.000 euro e il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a 0.

Con riguardo alle società di persone (Snc e Sas), per i soci e i familiari e per i soci accomandatari che svolgono la loro attività con carattere di abitualità e prevalenza e sono iscritti alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti, a fronte della produzione di un reddito da lavoro in forma autonoma o di impresa, trova applicazione la disciplina sulla riduzione dell’importo della prestazione. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soci accomandanti che svolgono in qualità di coadiutore la loro attività e sono iscritti alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a 4.800 euro e il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche se pari a 0.

Per i soci di Spa e di Sapa, l’Inps ritiene che il beneficiario della NASpI titolare di redditi da capitale possa percepire la prestazione per intero.

Analogamente, i promotori e i soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che partecipano agli utili spettanti – in assenza di svolgimento di attività lavorativa – se beneficiari della NASpI possono percepire la prestazione per intero.

Diversamente, per quanto attiene ai soci di Srl, essendo iscrivibili alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti o per l’Agricoltura, il socio che, sebbene non abbia la piena responsabilità giuridica e indipendentemente dalla qualifica di amministratore, esercita in modo personale, continuativo e prevalente l’attività prevista dall’oggetto sociale, il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività è pari a 4.800 euro. Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a 0.

Iscrizione ad Albi professionali e titolarità di partita Iva

L’iscrizione ad Albi professionali del beneficiario di prestazione di disoccupazione non è da sola sufficiente a consentire, e quindi a far supporre, lo svolgimento di attività di lavoro autonomo. Altrettanto può dirsi in ordine alla semplice apertura di una partita Iva riferita al medesimo soggetto. Pur in presenza di impegno dichiarato in domanda da parte del disoccupato a segnalare iscrizione ad albi professionali e/o aperture di partita Iva successive alla presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione, l’Inps, ove emerga l’apertura di una partita Iva o l’iscrizione a un Albo professionale, verifica se l’attività sia effettivamente svolta contattando l’interessato. Se l’attività è effettivamente svolta e l’interessato non ha provveduto a comunicarne l’avvio con indicazione del relativo reddito presunto, si produrrà la decadenza dalla prestazione. Se l’attività non risulta svolta, la prestazione potrà continuare ad essere erogata.

L’iscrizione ad Albo professionale o la titolarità di partita Iva richiedono che venga posta particolare attenzione ai casi in cui risultino preesistenti alla presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione. Per detti casi la procedura di presentazione telematica della domanda sarà opportunamente adeguata al fine di una loro preventiva intercettazione. In attesa dell’adeguamento sarà cura dell’Inps verificare se l’attività sia effettivamente svolta contattando l’interessato. Se le verifiche effettuate accerteranno un mancato svolgimento di attività, la prestazione di disoccupazione potrà essere erogata; ove le verifiche accertino invece l’effettivo svolgimento di attività da data antecedente la presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione, quest’ultima non potrà essere erogata.

Implementazioni procedurali

È in fase di implementazione il flusso di invio telematico delle domande attraverso il quale si chiederà espressamente al richiedente la prestazione di dichiarare in modo dettagliato se svolge attività lavorativa e se riveste la condizione di socio di società di persone o di capitali, nonché l’eventuale sussistenza di iscrizione ad albi professionali e di partita Iva. In queste ultime due eventualità verrà richiesto se si svolga effettivamente attività di lavoro. Un successivo messaggio informerà dell’avvenuto rilascio.

Incentivo all’autoimprenditorialità

Il lavoratore avente diritto alla NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o d’impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. L’incentivo può essere riconosciuto nei seguenti casi:

·     attività professionale esercitata da liberi professionisti anche iscritti a specifiche casse, in quanto attività di lavoro autonomo;

·     attività di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola;

·     sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;

·     costituzione di società unipersonale (Srl, Srls e Spa) caratterizzata dalla presenza di un unico socio (di regola il socio unico ha la responsabilità limitata al capitale sociale conferito, a condizione che si versi l’intero capitale sociale sottoscritto, sia comunicato al Registro Imprese la presenza dell’unico socio e sia indicato negli atti e nella corrispondenza della società l’unipersonalità della stessa, senza però indicare il nome del socio unico; il mancato adempimento di tali obblighi comporta la perdita del beneficio della responsabilità limitata. In quest’ultimo caso, il socio che risponde illimitatamente può ottenere l’incentivo al pari di chi esercita attività d’impresa individuale);

·     costituzione o ingresso in società di persone (Snc o Sas), in quanto il reddito derivante dall’attività svolta dal socio nell’ambito della società è fiscalmente qualificato reddito di impresa;

·     costituzione o ingresso in società di capitali (Srl) per la medesima considerazione sulla natura del reddito derivante dall’attività in ambito societario, qualificato anch’esso fiscalmente reddito di impresa.

Ai beneficiari di NASpI che rivestono la posizione di socio di capitale conferendo esclusivamente capitale e la cui partecipazione alla società non è riconducibile ad attività di lavoro autonomo o di impresa, non può essere riconosciuto l’incentivo all’autoimprenditorialità.

Il lavoratore deve presentare all’Inps, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. Per inizio di attività si intende la data di invio all’Ufficio del Registro Imprese della Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa. Le domande intese a ottenere l’incentivo all’autoimprenditorialità devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di invio della Comunicazione Unica.

COMUNICAZIONE ALL’INAIL DELL’INFORTUNIO DI UN GIORNO

Informiamo che l’Inail, con circolare 12 ottobre 2017, n. 42, ha illustrato il nuovo adempimento che obbliga il datore di lavoro, dal 12 ottobre, a comunicare all’Istituto anche gli infortuni di un giorno, oltre al giorno dell’evento, entro 48 ore dalla presentazione del certificato medico.

In particolare l’Istituto ha precisato che:

·     la comunicazione vale solo a fini statistici, pertanto in caso di infortuni oltre i 3 giorni dovrà essere inviata la denuncia d’infortunio;

·     la denuncia di infortuni oltre i 3 giorni assolve alla comunicazione ai fini statistici;

·     il servizio on line è stato integrato con la nuova comunicazione, la quale riporta i dati statistici dell’infortunio senza l’indicazione delle retribuzioni;

·     per semplificare tale adempimento sarà possibile accedere nel menù dell’applicativo “Comunicazione di infortunio” e, accedendo alla funzione “Comunicazioni inviate”, ricercare la comunicazione inoltrata e utilizzare la funzione “Converti in denuncia” in corrispondenza della comunicazione da integrare con le informazioni necessarie all’invio della “Denuncia/comunicazione d’infortunio”;

·     il lavoratore, in caso di infortunio, deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico, ovvero il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. In tal modo potrà assolvere all’obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.

Si ricorda inoltre che l’omissione o il ritardo nell’adempimento comporta sanzioni amministrative pecuniarie da 548 a 1.972,80 euro.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

CHIARIMENTI SUL TEMA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA IN AZIENDA

Dopo le novità apportate alla disciplina della videosorveglianza nell’ambiente di lavoro (articolo 4, Statuto dei lavoratori), nel corso del 2015 e del 2016, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha chiarito, con propria nota n. 4619/2017, alcuni aspetti circa il preventivo accordo richiesto dalla norma per l’installazione di tali apparecchiature.

L’INL fa presente, anzitutto, che l’accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o unitarie (Rsa/Rsu) costituisce il percorso preferenziale previsto dalla normativa in tema di installazione di apparecchi di videosorveglianza; l’autorizzazione pubblica, rilasciata dagli Ispettorati del lavoro, è infatti solo eventuale e successiva al predetto accordo. La richiesta all’ITL, infatti, deve essere operata laddove non si sia riusciti a trovare un preventivo accordo con le Rsa/Rsu, ovvero con i sindacati territoriali.

Da tutto questo consegue che, avendo ricevuto una specifica autorizzazione dell’Ispettorato, a seguito di un mancato accordo sindacale, detta autorizzazione possa successivamente essere sostituita da un nuovo accordo con i rappresentanti dei lavoratori.

Viene inoltre chiarito come l’accordo sindacale circa la videosorveglianza possa essere siglato con le Rsa/Rsu ovvero, nel caso di aziende con unità produttive ubicate in diverse Province della stessa Regione ovvero in più Regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Queste ultime possono, in effetti, siglare un accordo sul tema anche in considerazione di quanto disposto dalla normativa sui contratti di prossimità, ma purché tale accordo sia in linea con le finalità poste da quest’ultima normativa (maggiore occupazione, qualità dei contratti di lavoro, forme di partecipazione dei lavoratori, emersione lavoro irregolare, etc. …).

Anche la Corte di Cassazione ha avuto modo di esprimersi sul tema, di recente con la sentenza n. 22148/2017, affermando il principio che un accordo in tema di videosorveglianza siglato con i singoli lavoratori non ha valenza ai fini del disposto dell’articolo 4, St. Lav., rilevandosi, in quel caso, la condotta antisindacale. Occorre quindi sempre un accordo collettivo e non anche una serie di plurimi accordi.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Attenzione, monitorate la pec!!

L’Amministrazione finanziaria ha la facoltà, in luogo delle ordinarie modalità, di notificare gli atti impositivi o altri atti che vanno notificati per legge, utilizzando la Pec.


Con il provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 29/06/2017 prot. n. 120768, le Entrate indicano anche le modalità da seguire nel caso in cui la casella del contribuente, che ha scelto di ricevere le notifica per via telematica al primo tentativo, risulta piena. In tal caso viene previsto un secondo tentativo di consegna, trascorsi almeno sette giorni dal primo inoltro. Se anche il secondo tentativo non dovesse andare a buon fine, anche nel caso di indirizzo non valido o non attivo, la notifica dovrà avvenire secondo le ordinarie modalità.
Si ribadisce l’invito dunque a tenere monitorata la propria casella di posta elettronica certificata.

La morte annunciata degli studi di settore

Recentemente il MEF con la Nota 7.9.2016 ha annunciato una serie di proposte finalizzate alla “revisione” degli studi di settore. Analogo annuncio è stato diffuso dalla Sose spa con la News 7.9.2016. Il nuovo strumento che “verrà messo a punto con gradualità” è basato sul grado di “affidabilità” del contribuente e permetterà di “superare” gli studi di settore, nonché di abbandonare il loro utilizzo come strumento di accertamento presuntivo. Il punto centrale è affidato all’indicatore di compliance che fornisce, con una scala da 0 a 10, il grado di affidabilità del contribuente.

Quest’ultimo se ottiene un elevato risultato, può accedere al regime premiale che riconosce i noti benefici:

1. preclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici ex artt. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, DPR n. 600/73 e 54, comma 2, ultimo periodo, DPR n. 633/72;

2. riduzione di 1 anno del termine di decadenza dell’attività di accertamento ex artt. 43, comma 1, DPR n. 600/73 e 57, comma 1, DPR n. 633/72;

3. possibilità di “subire” l’accertamento sintetico ex art. 38, DPR n. 600/73 (c.d. redditometro) soltanto se il reddito complessivo accertabile eccede di almeno 1/3 quello dichiarato.

L’indicatore in esame sarà articolato in base all’attività economica esercitata in via prevalente, con la previsione di specificità per ogni attività / gruppo di attività. Lo stesso sarà elaborato sulla base di una metodologia statistico-economica che prende in considerazione:

• gli indicatori di normalità economica (finora utilizzati per la stima dei ricavi);

• il valore aggiunto e il reddito d’impresa;

• un modello di regressione basato su dati relativi ad un più ampio arco temporale (8 anni anziché 1) con maggiori informazioni e stime più efficienti;

• un modello di stima che coglierà l’andamento ciclico (attuale) senza la necessità di predisporre ex-post specifici correttivi congiunturali;

• una nuova metodologia di individuazione dei modelli organizzativi che consentirà la riduzione del numero, una maggiore stabilità nel tempo e assegnazione più robusta al cluster.

Come desumibile dalla citata Nota MEF: “Al singolo contribuente saranno comunicati, attraverso l’Agenzia delle Entrate, il risultato dell’indicatore sintetico e le sue diverse componenti, comprese quelle che appaiono incoerenti. In questo modo il contribuente sarà stimolato ad incrementare l’adempimento spontaneo e incentivato a interloquire con l’Agenzia delle Entrate per migliorare la sua posizione sul piano dell’affidabilità”.

È verosimile ipotizzare che l’intervento normativo finalizzato all’introduzione di quanto sopra sarà contenuto nella Finanziaria 2017 e la relativa operatività scatterà dal periodo d’imposta 2017. Merita, infine, segnalare che l’Agenzia delle Entrate con il Comunicato stampa 8.9.2016 ha anticipato che già i prossimi modelli degli studi di settore applicabili per il 2016 saranno caratterizzati da una “sensibile” riduzione dei dati richiesti.

“NUOVA” RIAMMISSIONE ALLA RATEAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

Come noto, nel corso del tempo si sono succedute diverse disposizioni volte a riconoscere la possibilità, per i contribuenti decaduti dalla rateazione delle somme iscritte a ruolo, di essere riammessi ad un nuovo piano di rateazione.

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 159/2015 all’art. 19, DPR n. 602/73, oltre alla previsione della decadenza dalla rateazione in caso di mancato pagamento di 5 rate (in luogo delle 8 precedenti), anche non consecutive, è stata introdotta a regime la possibilità, in caso di decadenza, di richiedere l’ammissione ad un nuovo piano di rateazione sempreché all’atto della presentazione della richiesta le rate scadute siano integralmente saldate. Il nuovo piano di rateazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute.

Tale possibilità, come disposto dall’art. 15, comma 5 del citato Decreto, riguarda le dilazioni concesse dal 22.10.2015 (data di entrata in vigore del Decreto) ed i piani di rateazione in essere a detta data, con conseguente irretroattività della stessa. Tuttavia, per effetto della disposizione transitoria di cui al comma 7 del citato art. 15, la richiesta di riammissione alla dilazione è stata consentita anche ai contribuenti decaduti da un precedente piano di rateazione nei 2 anni antecedenti la predetta data, a fronte della presentazione della relativa domanda entro il 21.11.2015.

Ora, in sede di conversione in legge del DL n. 113/2016, c.d. Decreto “Enti Locali”, pubblicata sulla G.U. 20.8.2016, n. 194 viene riconosciuta la riammissione alla rateazione ai soggetti:

• decaduti all’1.7.2016 dalle dilazioni concesse ante / post 22.10.2015;

• decaduti dal 16.10.2015 all’1.7.2016 dalla dilazione relativa ad un accertamento con adesione / acquiescenza.

Inoltre il citato Decreto innalza il limite il cui mancato superamento consente al soggetto interessato di fruire della dilazione senza necessità di documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

 

NUOVA RATEAZIONE PER LE DILAZIONI DECADUTE INTERROGAZIONE PARLAMENTARE 29.6.2016, N. 5-08978

Nell’ambito della risposta all’Interrogazione parlamentare 29.6.2016, n. 5-08978 è stato evidenziato l’impegno del Governo ad emanare norme dirette a prevedere:

• la possibilità per i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione concessi in data precedente o successiva al 22.10.2015 di ottenere la riammissione ad un nuovo piano senza necessità di pagamento delle rate scadute;

• che le disposizioni di cui all’art. 19, comma 3, lett. c), DPR n. 602/73 (riammissione alla rateizzazione) siano applicabili anche ai piani di dilazione concessi prima del 22.10.2015, per i quali, alla data di entrata in vigore della nuova norma, non si sia già verificata la decadenza, saldando contestualmente alla presentazione di una specifica richiesta le rate precedentemente scadute;

• che i contribuenti decaduti dai piani di rateazione successivamente al 15.10.2015, in caso di definizione dell’accertamento ex D.Lgs. n. 218/97 o di omessa impugnazione dello stesso, alla data di entrata in vigore della nuova norma, possano ottenere “a semplice richiesta” la concessione di un nuovo piano di rateazione, senza necessità di pagare le rate scadute. È stato comunque rilevato che la riammissione alla rateazione è “da ritenersi un rimedio di carattere eccezionale, tenuto conto delle esigenze connesse alla certezza dei rapporti giuridici, all’efficacia dell’attività di riscossione ed alle aspettative di gettito”.

 

DECRETO “ENTI LOCALI”

Il Governo ha dato attuazione agli impegni sopra evidenziati inserendo nell’ambito del c.d. Decreto “Enti Locali” il nuovo art. 13-bis.

Decadenza all’1.7.2016 di piani concessi ante / post 22.10.2015

In particolare, al comma 1 del citato art. 13-bis è stabilito che:  “Il debitore decaduto alla data del 1° luglio 2016 dal beneficio della rateazione … concessa in data antecedente o successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, può nuovamente rateizzare l’importo, sino ad un massimo di 72 rate, fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiori a 72 già precedentemente approvati, anche se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate …”.

Di fatto, il contribuente:

• ammesso ad un piano di rateazione ex art. 19, comma 1 (max 72 rate), 1-bis (ulteriore dilazione per un massimo di 72 rate in caso di peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà) e 1- quinquies (dilazione fino a 120 rate in caso di grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica);

• decaduto all’1.7.2016 dal piano di rateazione concesso ante / post 22.10.2015; può richiedere una nuova dilazione. Va evidenziato che la nuova rateazione può essere chiesta:

• fino ad un massimo di 72 rate mensili;

• ancorché al momento della richiesta le rate scadute non siano state interamente pagate;

• entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto in esame e quindi entro il 20.10.2016.

A seguito della presentazione della richiesta di rateazione, per effetto di quanto disposto dal comma 1-quater del citato art. 19, non possono essere avviate nuove azioni esecutive nei confronti del contribuente e quelle già avviate devono essere sospese.

Il contribuente decade dalla nuova rateazione in caso di mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive.

La suddetta previsione riconosce comunque la validità dei piani di rateazione, precedentemente già approvati, con un numero di rate superiore a 72 (ossia, fino ad un massimo di 120 rate ex comma 1- quinquies del citato art. 19) ancorché all’atto della presentazione della richiesta le rate scadute non siano integralmente pagate.

Dilazioni concesse ante 22.10.2015

Relativamente alle dilazioni concesse antecedentemente al 22.10.2015, il comma 2 del citato art. 13-bis riconosce ai soggetti decaduti la possibilità di richiedere una nuova dilazione ai sensi della lett. c) del comma 3 del citato art. 19, ossia a condizione che all’atto della presentazione della richiesta le rate scadute siano integralmente pagate.

Decadenza dal 16.10.2015 all’1.7.2016 dalla dilazione da accertamento con adesione / acquiescenza

Il comma 3 dell’art. 13-bis in esame dispone inoltre che:

“Il debitore decaduto in data successiva al 15 ottobre 2015 e fino alla data del 1° luglio 2016 dai piani di rateazione, nelle ipotesi di definizione degli accertamenti … o di omessa impugnazione degli stessi, può ottenere, a semplice richiesta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione … la concessione di un nuovo piano di rateazione anche se, all’atto della presentazione della richiesta stessa, le rate eventualmente scadute non siano state saldate”.

Di conseguenza l’ammissione ad un nuovo piano di rateazione è consentita “a semplice richiesta” anche qualora la decadenza dal precedente piano sia intervenuta nel periodo 16.10.2015 – 1.7.2016 in caso di definizione dell’accertamento ex D.Lgs. n. 218/97 (accertamento con adesione / acquiescenza), ovvero di omessa impugnazione dello stesso ancorché alla data della richiesta le rate scadute non siano state pagate.

La richiesta della nuova dilazione va presentata entro il 20.10.2016 (60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto in esame).