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COMPATIBILITA’ TRA DISOCCUPAZIONE E ATTIVITA’ LAVORATIVA

Con la circolare n. 174/2017, l’Inps ha fornito precisazioni sulla compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI, ASpI e mini-ASpI con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune tipologie di reddito, sulla rilevanza dell’iscrizione ad Albi professionali e della presenza di partita Iva attiva e sulla possibilità di riconoscimento dell’incentivo all’autoimprenditorialità.

Il D.Lgs 22/2015 individua alcune situazioni nelle quali, in presenza di concomitante attività di lavoro, il soggetto percettore di NASpI conserva il diritto alla prestazione, ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto derivante dall’attività di lavoro, a condizione che comunichi all’Inps entro 30 giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto. La circolare Inps n. 94/2015 ha confermato che la norma è da intendersi riferita, oltre che al caso dell’instaurazione ex novo, anche al caso dello svolgimento di attività lavorativa autonoma preesistente alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro di natura subordinata, a seguito della quale si è ottenuta l’indennità. La circolare Inps n. 142/2015 ha precisato il quadro delle situazioni sopra delineate, aggiungendo indicazioni sui casi di lavoro accessorio (istituto peraltro abrogato), di lavoro intermittente, di lavoro all’estero e di emolumenti derivanti dall’espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive.

La considerazione di regola adottata è quella secondo cui, nell’ipotesi di svolgimento di attività non formalmente inquadrate nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato o non riferibili in senso stretto ad attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, ma che danno comunque luogo a una forma di compenso o alla produzione di un reddito che si aggiunge all’indennità di disoccupazione, trovi applicazione la disciplina di cui agli articoli 9 e 10, D.Lgs. 22/2015, rispettivamente in tema di decadenza, sospensione e riduzione dell’importo della prestazione per l’ipotesi di contestuale svolgimento di rapporto di lavoro subordinato e di riduzione dell’importo della prestazione in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale.

Compensi derivanti da borse di studio, borse lavoro, stage e tirocini professionali, e redditi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica

Le remunerazioni derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto a effettuare all’Inps comunicazioni.

Nei casi, invece, di soggetti beneficiari di indennità NASpI titolari di borse di studio e assegni di ricerca (assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio), trova applicazione la disciplina sulla riduzione dell’importo della prestazione. Pertanto i compensi non possono superare il limite annuo di 8.000 euro e il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a 0.

I premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto a effettuare all’Inps comunicazioni.

Compensi da prestazioni di lavoro occasionali

Il beneficiario della prestazione NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile. Entro detti limiti la NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività. Nel caso di prestatori di lavoro occasionale percettori di prestazioni di sostegno del reddito, l’Inps sottrae dalla contribuzione figurativa gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.

Redditi derivanti da attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse

È ammessa la compatibilità tra la NASpI e il reddito da attività professionale con la riduzione della prestazione, non procedendo al riversamento della contribuzione. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a 4.800 euro e il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a 0.

Redditi derivanti dallo svolgimento di attività in ambito societario

Per quanto concerne i redditi derivanti dallo svolgimento delle funzioni di amministratore, consigliere e sindaco di società, nell’ipotesi di svolgimento da parte del percettore di indennità di disoccupazione delle suddette funzioni, trova applicazione la disciplina in tema di riduzione dell’importo della prestazione. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a 8.000 euro e il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a 0.

Nel caso di redditi di socio di società di persone e di capitali, in presenza di soli redditi da capitale non riconducibili ad attività di lavoro dipendente o ad attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, il beneficiario della NASpI titolare di redditi da capitale può percepire la prestazione per intero. Nelle fattispecie in cui, invece, fra la società e il socio si instauri un rapporto di lavoro subordinato, il reddito prodotto dall’attività del socio lavoratore è un reddito da lavoro dipendente e, pertanto, trova applicazione la disciplina in tema di riduzione dell’importo della prestazione. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a 8.000 euro e il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a 0.

Con riguardo alle società di persone (Snc e Sas), per i soci e i familiari e per i soci accomandatari che svolgono la loro attività con carattere di abitualità e prevalenza e sono iscritti alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti, a fronte della produzione di un reddito da lavoro in forma autonoma o di impresa, trova applicazione la disciplina sulla riduzione dell’importo della prestazione. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soci accomandanti che svolgono in qualità di coadiutore la loro attività e sono iscritti alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a 4.800 euro e il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche se pari a 0.

Per i soci di Spa e di Sapa, l’Inps ritiene che il beneficiario della NASpI titolare di redditi da capitale possa percepire la prestazione per intero.

Analogamente, i promotori e i soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che partecipano agli utili spettanti – in assenza di svolgimento di attività lavorativa – se beneficiari della NASpI possono percepire la prestazione per intero.

Diversamente, per quanto attiene ai soci di Srl, essendo iscrivibili alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti o per l’Agricoltura, il socio che, sebbene non abbia la piena responsabilità giuridica e indipendentemente dalla qualifica di amministratore, esercita in modo personale, continuativo e prevalente l’attività prevista dall’oggetto sociale, il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività è pari a 4.800 euro. Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a 0.

Iscrizione ad Albi professionali e titolarità di partita Iva

L’iscrizione ad Albi professionali del beneficiario di prestazione di disoccupazione non è da sola sufficiente a consentire, e quindi a far supporre, lo svolgimento di attività di lavoro autonomo. Altrettanto può dirsi in ordine alla semplice apertura di una partita Iva riferita al medesimo soggetto. Pur in presenza di impegno dichiarato in domanda da parte del disoccupato a segnalare iscrizione ad albi professionali e/o aperture di partita Iva successive alla presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione, l’Inps, ove emerga l’apertura di una partita Iva o l’iscrizione a un Albo professionale, verifica se l’attività sia effettivamente svolta contattando l’interessato. Se l’attività è effettivamente svolta e l’interessato non ha provveduto a comunicarne l’avvio con indicazione del relativo reddito presunto, si produrrà la decadenza dalla prestazione. Se l’attività non risulta svolta, la prestazione potrà continuare ad essere erogata.

L’iscrizione ad Albo professionale o la titolarità di partita Iva richiedono che venga posta particolare attenzione ai casi in cui risultino preesistenti alla presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione. Per detti casi la procedura di presentazione telematica della domanda sarà opportunamente adeguata al fine di una loro preventiva intercettazione. In attesa dell’adeguamento sarà cura dell’Inps verificare se l’attività sia effettivamente svolta contattando l’interessato. Se le verifiche effettuate accerteranno un mancato svolgimento di attività, la prestazione di disoccupazione potrà essere erogata; ove le verifiche accertino invece l’effettivo svolgimento di attività da data antecedente la presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione, quest’ultima non potrà essere erogata.

Implementazioni procedurali

È in fase di implementazione il flusso di invio telematico delle domande attraverso il quale si chiederà espressamente al richiedente la prestazione di dichiarare in modo dettagliato se svolge attività lavorativa e se riveste la condizione di socio di società di persone o di capitali, nonché l’eventuale sussistenza di iscrizione ad albi professionali e di partita Iva. In queste ultime due eventualità verrà richiesto se si svolga effettivamente attività di lavoro. Un successivo messaggio informerà dell’avvenuto rilascio.

Incentivo all’autoimprenditorialità

Il lavoratore avente diritto alla NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o d’impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. L’incentivo può essere riconosciuto nei seguenti casi:

·     attività professionale esercitata da liberi professionisti anche iscritti a specifiche casse, in quanto attività di lavoro autonomo;

·     attività di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola;

·     sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;

·     costituzione di società unipersonale (Srl, Srls e Spa) caratterizzata dalla presenza di un unico socio (di regola il socio unico ha la responsabilità limitata al capitale sociale conferito, a condizione che si versi l’intero capitale sociale sottoscritto, sia comunicato al Registro Imprese la presenza dell’unico socio e sia indicato negli atti e nella corrispondenza della società l’unipersonalità della stessa, senza però indicare il nome del socio unico; il mancato adempimento di tali obblighi comporta la perdita del beneficio della responsabilità limitata. In quest’ultimo caso, il socio che risponde illimitatamente può ottenere l’incentivo al pari di chi esercita attività d’impresa individuale);

·     costituzione o ingresso in società di persone (Snc o Sas), in quanto il reddito derivante dall’attività svolta dal socio nell’ambito della società è fiscalmente qualificato reddito di impresa;

·     costituzione o ingresso in società di capitali (Srl) per la medesima considerazione sulla natura del reddito derivante dall’attività in ambito societario, qualificato anch’esso fiscalmente reddito di impresa.

Ai beneficiari di NASpI che rivestono la posizione di socio di capitale conferendo esclusivamente capitale e la cui partecipazione alla società non è riconducibile ad attività di lavoro autonomo o di impresa, non può essere riconosciuto l’incentivo all’autoimprenditorialità.

Il lavoratore deve presentare all’Inps, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. Per inizio di attività si intende la data di invio all’Ufficio del Registro Imprese della Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa. Le domande intese a ottenere l’incentivo all’autoimprenditorialità devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di invio della Comunicazione Unica.

COMUNICAZIONE ALL’INAIL DELL’INFORTUNIO DI UN GIORNO

Informiamo che l’Inail, con circolare 12 ottobre 2017, n. 42, ha illustrato il nuovo adempimento che obbliga il datore di lavoro, dal 12 ottobre, a comunicare all’Istituto anche gli infortuni di un giorno, oltre al giorno dell’evento, entro 48 ore dalla presentazione del certificato medico.

In particolare l’Istituto ha precisato che:

·     la comunicazione vale solo a fini statistici, pertanto in caso di infortuni oltre i 3 giorni dovrà essere inviata la denuncia d’infortunio;

·     la denuncia di infortuni oltre i 3 giorni assolve alla comunicazione ai fini statistici;

·     il servizio on line è stato integrato con la nuova comunicazione, la quale riporta i dati statistici dell’infortunio senza l’indicazione delle retribuzioni;

·     per semplificare tale adempimento sarà possibile accedere nel menù dell’applicativo “Comunicazione di infortunio” e, accedendo alla funzione “Comunicazioni inviate”, ricercare la comunicazione inoltrata e utilizzare la funzione “Converti in denuncia” in corrispondenza della comunicazione da integrare con le informazioni necessarie all’invio della “Denuncia/comunicazione d’infortunio”;

·     il lavoratore, in caso di infortunio, deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico, ovvero il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. In tal modo potrà assolvere all’obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.

Si ricorda inoltre che l’omissione o il ritardo nell’adempimento comporta sanzioni amministrative pecuniarie da 548 a 1.972,80 euro.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

CHIARIMENTI SUL TEMA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA IN AZIENDA

Dopo le novità apportate alla disciplina della videosorveglianza nell’ambiente di lavoro (articolo 4, Statuto dei lavoratori), nel corso del 2015 e del 2016, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha chiarito, con propria nota n. 4619/2017, alcuni aspetti circa il preventivo accordo richiesto dalla norma per l’installazione di tali apparecchiature.

L’INL fa presente, anzitutto, che l’accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o unitarie (Rsa/Rsu) costituisce il percorso preferenziale previsto dalla normativa in tema di installazione di apparecchi di videosorveglianza; l’autorizzazione pubblica, rilasciata dagli Ispettorati del lavoro, è infatti solo eventuale e successiva al predetto accordo. La richiesta all’ITL, infatti, deve essere operata laddove non si sia riusciti a trovare un preventivo accordo con le Rsa/Rsu, ovvero con i sindacati territoriali.

Da tutto questo consegue che, avendo ricevuto una specifica autorizzazione dell’Ispettorato, a seguito di un mancato accordo sindacale, detta autorizzazione possa successivamente essere sostituita da un nuovo accordo con i rappresentanti dei lavoratori.

Viene inoltre chiarito come l’accordo sindacale circa la videosorveglianza possa essere siglato con le Rsa/Rsu ovvero, nel caso di aziende con unità produttive ubicate in diverse Province della stessa Regione ovvero in più Regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Queste ultime possono, in effetti, siglare un accordo sul tema anche in considerazione di quanto disposto dalla normativa sui contratti di prossimità, ma purché tale accordo sia in linea con le finalità poste da quest’ultima normativa (maggiore occupazione, qualità dei contratti di lavoro, forme di partecipazione dei lavoratori, emersione lavoro irregolare, etc. …).

Anche la Corte di Cassazione ha avuto modo di esprimersi sul tema, di recente con la sentenza n. 22148/2017, affermando il principio che un accordo in tema di videosorveglianza siglato con i singoli lavoratori non ha valenza ai fini del disposto dell’articolo 4, St. Lav., rilevandosi, in quel caso, la condotta antisindacale. Occorre quindi sempre un accordo collettivo e non anche una serie di plurimi accordi.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.