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Principali novità della Finanziaria 2018 – Legge di Bilancio 2018

Con la c.d. “Legge di bilancio 2018” (Legge 27.12.2017, n. 205), si è approvato una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2018.

Tra le principali novità si annovera:

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE

Con la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 è confermata:

– la proroga della detrazione per la “generalità” degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2018 (anziché fino al 31.12.2017).

Il differimento del termine al 31.12.2018 riguarda anche le spese sostenute per gli interventi riguardanti l’acquisto e la posa in opera di:

– impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

– schermature solari.

ancorché per tali interventi, come di seguito evidenziato, dal 2018 la detrazione è ridotta al 50%.

La detrazione rimane riconosciuta nella misura del 65% in caso di:

– sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;

– acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

È confermata la proroga fino al 31.12.2018 della detrazione IRPEF del 50% prevista a favore dei soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione.

Per poter fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 2018 è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall’1.1.2017.

Come in passato la detrazione è fruibile in 10 quote annuali e l’ammontare della spesa detraibile (massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

NUOVO “BONUS VERDE”

È confermata l’introduzione, per il 2018, della nuova detrazione IRPEF, nella misura del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di:

– “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

– realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

– spetta anche per gli interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali, fino

ad un importo massimo di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo;

– spetta anche per le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli

interventi agevolati;

– è fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire

la tracciabilità delle operazioni;

– va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento.

CEDOLARE SECCA CANONI CONCORDATI

Come noto, l’art. 9, comma 1, DL n. 47/2014 prevede, per il quadriennio 2014 – 2017, l’applicazione della cedolare secca con l’aliquota ridotta del 10% per i contratti a canone concordato, ossia stipulati secondo le disposizioni di cui agli artt. 2, comma 3, e 8, Legge n. 431/98, relativi ad abitazioni ubicate nei Comuni di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) e b), DL n. 551/88 e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE.

Ora è confermato che detta aliquota ridotta del 10% è applicabile per gli anni dal 2014 al 2019.

VALORE BENI SIGNIFICATIVI – Comma 19

In sede di approvazione è stata introdotta una norma interpretativa dell’art. 7, comma 1, lett. b), Legge n. 488/99 ai sensi della quale:

– agli interventi di manutenzione ordinaria / straordinaria di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 31, Legge n. 457/78 (ora art. 3, DPR n. 380/2001), su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10%;

– nei casi in cui per la realizzazione di detti interventi di manutenzione:

– siano utilizzati i c.d. “beni significativi” individuati dal DM 29.12.99;

– il valore dei beni significativi sia superiore al 50% del valore complessivo della prestazione;

l’aliquota IVA ridotta del 10% è applicabile a tali beni fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di manutenzione e quello dei medesimi beni.

In base alla nuova disposizione:

– l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito dei citati lavori di manutenzione e delle parti staccate “si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale”;

– “come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi”.

È inoltre disposto che:

– la fattura emessa dal prestatore deve indicare “oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo … che sono forniti nell’ambito dell’intervento”;

– sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 31.12.2017;

– non è previsto il rimborso dell’IVA applicata sulle operazioni effettuate.

PROROGA “MAXI AMMORTAMENTO”

È confermata la proroga della possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dall’1.1 al 31.12.2018 (30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo del 30% (fino al 2017 pari al 40%).

DEDUCIBILITÀ IRAP LAVORATORI STAGIONALI

In sede di approvazione è riconosciuta per il 2018, a favore dei soggetti che determinano la base imponibile IRAP ai sensi degli artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97 (società di capitali, enti commerciali, società di persone, imprese individuali, banche, imprese di assicurazione, ecc., esclusi gli enti non commerciali) la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d’imposta, “a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto”.

“BONUS 80 EURO” – Comma 132

È confermata la modifica dell’art. 13, comma 1-bis, TUIR, per effetto della quale il c.d. “Bonus 80 Euro” è rivisto in misura differenziata a seconda dell’ammontare del reddito complessivo.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

In sede di approvazione è previsto a decorrere dall’1.7.2018 il divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti al lavoratore, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, pena l’applicazione di una sanzione da € 1.000 a € 5.000.

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

A decorrere dalla predetta data la retribuzione ai lavoratori da parte dei datori di lavoro / committenti va corrisposta tramite banca / ufficio postale utilizzando 1 dei seguenti mezzi:

– bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

– strumenti di pagamento elettronico;

– pagamento in contanti presso lo sportello bancario / postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;

– emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.

Per impedimento comprovato si intende la circostanza in cui il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge / convivente / familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, a condizione che sia di età non inferiore a 16 anni.

ABROGAZIONE SCHEDA CARBURANTE

In sede di approvazione, a seguito dell’abrogazione del DPR n. 444/97, è disposta la soppressione dell’utilizzo della scheda carburante per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione. Gli acquisti in esame presso gli impianti di distribuzione devono essere documentati da fattura elettronica.

Con l’introduzione del nuovo comma 1-bis all’art. 164, TUIR e l’integrazione della lett. d) del comma 1 dell’art. 19-bis1, DPR n. 633/72 è previsto che ai fini della deducibilità del relativo costo/ detraibilità dell’IVA a credito gli acquisti di carburante devono essere esclusivamente effettuati tramite carte di credito, di debito o prepagate. Le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dall’1.7.2018.

DIFFERIMENTO DEGLI ISA AL 2018

In sede di approvazione è previsto il differimento al 2018 dell’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità (ISA) disciplinati dall’art. 9-bis, DL n. 50/2017. Ciò “al fine di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari”.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – Commi da 997 a 998

In sede di approvazione è riproposta, per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:

– terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;

– partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto; alla data dell’1.1.2018, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2018 il termine entro il quale provvedere:

– alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;

– al versamento dell’imposta sostitutiva, pari all’8%.

TASSAZIONE CAPITAL GAINS E DIVIDENDI – Commi da 999 a 1006

CAPITAL GAINS

È confermato, con la modifica dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 461/97, che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sia qualificate che non qualificate (in precedenza solo non qualificate) sono soggette ad imposta sostitutiva del 26%.

DIVIDENDI E UTILI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

È confermata la modifica dell’art. 27, comma 1, DPR n. 600/73, per effetto della quale ai dividendi collegati a partecipazioni qualificate (oltre che non qualificate) è applicabile la ritenuta del 26% da parte del soggetto IRES erogatore degli stessi.

INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE

In sede di approvazione, con l’intento di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dall’1.1.2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, ad esclusione dei premi / contributi INAIL, nel limite massimo di € 3.000 su base annua, riparametrato su base mensile.

Ai fini del beneficio il datore di lavoro non deve aver provveduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi.

L’esonero in esame spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione:

– non abbiano compiuto 30 anni (limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31.12.2018,

l’esonero riguarda i soggetti che non abbiano compiuto 35 anni);

– non siano stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro (i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro che non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato non costituiscono una causa ostativa all’esonero).

Merita evidenziare che nel caso in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero in esame, venga assunto a tempo indeterminato da un altro datore di lavoro privato, il beneficio spetta per il periodo residuo utile alla piena fruizione, non rilevando l’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione.