CHIARIMENTI SUL TEMA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA IN AZIENDA

Dopo le novità apportate alla disciplina della videosorveglianza nell’ambiente di lavoro (articolo 4, Statuto dei lavoratori), nel corso del 2015 e del 2016, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha chiarito, con propria nota n. 4619/2017, alcuni aspetti circa il preventivo accordo richiesto dalla norma per l’installazione di tali apparecchiature.

L’INL fa presente, anzitutto, che l’accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o unitarie (Rsa/Rsu) costituisce il percorso preferenziale previsto dalla normativa in tema di installazione di apparecchi di videosorveglianza; l’autorizzazione pubblica, rilasciata dagli Ispettorati del lavoro, è infatti solo eventuale e successiva al predetto accordo. La richiesta all’ITL, infatti, deve essere operata laddove non si sia riusciti a trovare un preventivo accordo con le Rsa/Rsu, ovvero con i sindacati territoriali.

Da tutto questo consegue che, avendo ricevuto una specifica autorizzazione dell’Ispettorato, a seguito di un mancato accordo sindacale, detta autorizzazione possa successivamente essere sostituita da un nuovo accordo con i rappresentanti dei lavoratori.

Viene inoltre chiarito come l’accordo sindacale circa la videosorveglianza possa essere siglato con le Rsa/Rsu ovvero, nel caso di aziende con unità produttive ubicate in diverse Province della stessa Regione ovvero in più Regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Queste ultime possono, in effetti, siglare un accordo sul tema anche in considerazione di quanto disposto dalla normativa sui contratti di prossimità, ma purché tale accordo sia in linea con le finalità poste da quest’ultima normativa (maggiore occupazione, qualità dei contratti di lavoro, forme di partecipazione dei lavoratori, emersione lavoro irregolare, etc. …).

Anche la Corte di Cassazione ha avuto modo di esprimersi sul tema, di recente con la sentenza n. 22148/2017, affermando il principio che un accordo in tema di videosorveglianza siglato con i singoli lavoratori non ha valenza ai fini del disposto dell’articolo 4, St. Lav., rilevandosi, in quel caso, la condotta antisindacale. Occorre quindi sempre un accordo collettivo e non anche una serie di plurimi accordi.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.