Nell’ambito dei servizi offerti dagli esercenti l’attività alberghiera ai propri clienti è spesso presente il servizio navetta da / verso la stazione ferroviaria, l’aeroporto, gli impianti sciistici, il punto d’imbarco, ecc.
Con l’Interrogazione parlamentare n. 5-09338 è stato chiesto se agli automezzi utilizzati dall’albergo per effettuare detto servizio di navetta, con capienza compresa tra 6 e 9 persone (compreso il conducente), siano o meno applicabili le limitazioni alla detraibilità dell’IVA e alla deducibilità dei costi previste, rispettivamente, dagli artt. 19-bis1, DPR n. 633/72 e 164, TUIR.
Con la risposta all’Interrogazione parlamentare 3.8.2016, n. 5-09338 il MEF rammenta innanzitutto che in applicazione di quanto disposto dal citato art. 19-bis1, l’IVA relativa all’acquisto / importazione / utilizzo / manutenzione / riparazione di veicoli stradali a motore (diversi dai trattori agricoli o forestali) normalmente adibiti al trasporto di persone / beni di massa massima non superiore a 3.500 Kg e con un numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non superiore a 8, è ammessa in detrazione nella misura del:
- 100% se tali veicoli sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa ovvero se costituiscono l’oggetto dell’attività propria dell’impresa. L’integrale detraibilità è altresì riconosciuta quando il veicolo è strumentale all’esercizio dell’attività (ad esempio, taxi, veicoli delle autoscuole / società di leasing o di noleggio);
- 40% se non sussistono le condizioni di cui al punto precedente.
Secondo il MEF, da detto quadro normativo deriva che ai veicoli utilizzati dall’albergo per il servizio navetta offerto ai propri clienti, risulta applicabile l’integrale detrazione dell’IVA a condizione che:
- i veicoli siano utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa;
- l’albergatore sia in grado di “dare prova dell’utilizzo esclusivo del veicolo nell’esercizio della propria attività”.
Per individuare il corretto trattamento fiscale dei costi relativi ai veicoli in esame, nella risposta in commento il MEF richiama l’art. 164, TUIR a sensi del quale l’integrale deducibilità delle spese / componenti negativi riferibili ai veicoli in esame è riconosciuta nella misura del 100% soltanto nei casi in cui gli stessi sono “destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa” e l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate in base al quale sono “utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa … i veicoli senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata … ad esempio, le autovetture utilizzate delle imprese che effettuano attività di noleggio delle stesse”.
Alla luce di quanto sopra, secondo il MEF per i veicoli utilizzati dall’albergatore per il servizio di navetta non ricorrono le condizioni per poter fruire dell’integrale deducibilità dei relativi costi (non sono beni senza i quali l’albergatore non può esercitare l’attività propria dell’impresa). Da ciò consegue quindi che, ai sensi del citato art. 164, è applicabile la deducibilità nella misura del 20%, nel rispetto dei limiti massimi di spesa previsti (€ 18.075,99 per l’acquisto), ferma restando la possibilità di fruire del c.d. “maxi-ammortamento” di cui all’art. 1, commi da 91 a 94 e 97, Finanziaria 2016.