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“NUOVA” RIAMMISSIONE ALLA RATEAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

Come noto, nel corso del tempo si sono succedute diverse disposizioni volte a riconoscere la possibilità, per i contribuenti decaduti dalla rateazione delle somme iscritte a ruolo, di essere riammessi ad un nuovo piano di rateazione.

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 159/2015 all’art. 19, DPR n. 602/73, oltre alla previsione della decadenza dalla rateazione in caso di mancato pagamento di 5 rate (in luogo delle 8 precedenti), anche non consecutive, è stata introdotta a regime la possibilità, in caso di decadenza, di richiedere l’ammissione ad un nuovo piano di rateazione sempreché all’atto della presentazione della richiesta le rate scadute siano integralmente saldate. Il nuovo piano di rateazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute.

Tale possibilità, come disposto dall’art. 15, comma 5 del citato Decreto, riguarda le dilazioni concesse dal 22.10.2015 (data di entrata in vigore del Decreto) ed i piani di rateazione in essere a detta data, con conseguente irretroattività della stessa. Tuttavia, per effetto della disposizione transitoria di cui al comma 7 del citato art. 15, la richiesta di riammissione alla dilazione è stata consentita anche ai contribuenti decaduti da un precedente piano di rateazione nei 2 anni antecedenti la predetta data, a fronte della presentazione della relativa domanda entro il 21.11.2015.

Ora, in sede di conversione in legge del DL n. 113/2016, c.d. Decreto “Enti Locali”, pubblicata sulla G.U. 20.8.2016, n. 194 viene riconosciuta la riammissione alla rateazione ai soggetti:

• decaduti all’1.7.2016 dalle dilazioni concesse ante / post 22.10.2015;

• decaduti dal 16.10.2015 all’1.7.2016 dalla dilazione relativa ad un accertamento con adesione / acquiescenza.

Inoltre il citato Decreto innalza il limite il cui mancato superamento consente al soggetto interessato di fruire della dilazione senza necessità di documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

 

NUOVA RATEAZIONE PER LE DILAZIONI DECADUTE INTERROGAZIONE PARLAMENTARE 29.6.2016, N. 5-08978

Nell’ambito della risposta all’Interrogazione parlamentare 29.6.2016, n. 5-08978 è stato evidenziato l’impegno del Governo ad emanare norme dirette a prevedere:

• la possibilità per i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione concessi in data precedente o successiva al 22.10.2015 di ottenere la riammissione ad un nuovo piano senza necessità di pagamento delle rate scadute;

• che le disposizioni di cui all’art. 19, comma 3, lett. c), DPR n. 602/73 (riammissione alla rateizzazione) siano applicabili anche ai piani di dilazione concessi prima del 22.10.2015, per i quali, alla data di entrata in vigore della nuova norma, non si sia già verificata la decadenza, saldando contestualmente alla presentazione di una specifica richiesta le rate precedentemente scadute;

• che i contribuenti decaduti dai piani di rateazione successivamente al 15.10.2015, in caso di definizione dell’accertamento ex D.Lgs. n. 218/97 o di omessa impugnazione dello stesso, alla data di entrata in vigore della nuova norma, possano ottenere “a semplice richiesta” la concessione di un nuovo piano di rateazione, senza necessità di pagare le rate scadute. È stato comunque rilevato che la riammissione alla rateazione è “da ritenersi un rimedio di carattere eccezionale, tenuto conto delle esigenze connesse alla certezza dei rapporti giuridici, all’efficacia dell’attività di riscossione ed alle aspettative di gettito”.

 

DECRETO “ENTI LOCALI”

Il Governo ha dato attuazione agli impegni sopra evidenziati inserendo nell’ambito del c.d. Decreto “Enti Locali” il nuovo art. 13-bis.

Decadenza all’1.7.2016 di piani concessi ante / post 22.10.2015

In particolare, al comma 1 del citato art. 13-bis è stabilito che:  “Il debitore decaduto alla data del 1° luglio 2016 dal beneficio della rateazione … concessa in data antecedente o successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, può nuovamente rateizzare l’importo, sino ad un massimo di 72 rate, fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiori a 72 già precedentemente approvati, anche se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate …”.

Di fatto, il contribuente:

• ammesso ad un piano di rateazione ex art. 19, comma 1 (max 72 rate), 1-bis (ulteriore dilazione per un massimo di 72 rate in caso di peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà) e 1- quinquies (dilazione fino a 120 rate in caso di grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica);

• decaduto all’1.7.2016 dal piano di rateazione concesso ante / post 22.10.2015; può richiedere una nuova dilazione. Va evidenziato che la nuova rateazione può essere chiesta:

• fino ad un massimo di 72 rate mensili;

• ancorché al momento della richiesta le rate scadute non siano state interamente pagate;

• entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto in esame e quindi entro il 20.10.2016.

A seguito della presentazione della richiesta di rateazione, per effetto di quanto disposto dal comma 1-quater del citato art. 19, non possono essere avviate nuove azioni esecutive nei confronti del contribuente e quelle già avviate devono essere sospese.

Il contribuente decade dalla nuova rateazione in caso di mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive.

La suddetta previsione riconosce comunque la validità dei piani di rateazione, precedentemente già approvati, con un numero di rate superiore a 72 (ossia, fino ad un massimo di 120 rate ex comma 1- quinquies del citato art. 19) ancorché all’atto della presentazione della richiesta le rate scadute non siano integralmente pagate.

Dilazioni concesse ante 22.10.2015

Relativamente alle dilazioni concesse antecedentemente al 22.10.2015, il comma 2 del citato art. 13-bis riconosce ai soggetti decaduti la possibilità di richiedere una nuova dilazione ai sensi della lett. c) del comma 3 del citato art. 19, ossia a condizione che all’atto della presentazione della richiesta le rate scadute siano integralmente pagate.

Decadenza dal 16.10.2015 all’1.7.2016 dalla dilazione da accertamento con adesione / acquiescenza

Il comma 3 dell’art. 13-bis in esame dispone inoltre che:

“Il debitore decaduto in data successiva al 15 ottobre 2015 e fino alla data del 1° luglio 2016 dai piani di rateazione, nelle ipotesi di definizione degli accertamenti … o di omessa impugnazione degli stessi, può ottenere, a semplice richiesta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione … la concessione di un nuovo piano di rateazione anche se, all’atto della presentazione della richiesta stessa, le rate eventualmente scadute non siano state saldate”.

Di conseguenza l’ammissione ad un nuovo piano di rateazione è consentita “a semplice richiesta” anche qualora la decadenza dal precedente piano sia intervenuta nel periodo 16.10.2015 – 1.7.2016 in caso di definizione dell’accertamento ex D.Lgs. n. 218/97 (accertamento con adesione / acquiescenza), ovvero di omessa impugnazione dello stesso ancorché alla data della richiesta le rate scadute non siano state pagate.

La richiesta della nuova dilazione va presentata entro il 20.10.2016 (60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto in esame).